Editoriale ·
"39"
Nella cultura occidentale i numeri sono importanti, a tratti fondamentali per identificare tutto ciò che ci circonda. Nel diritto, i numeri lo sono ancor di più; basti pensare alla Costituzione ed ai sui splendidi 139 articoli. Ogni numero rappresenta qualcosa di straordinario; tutti hanno un significato dirompente ed ognuno ha una funzione normativa e soprattutto riflessiva. Alcuni articoli, sono il frutto di un’attenta azione programmatica, fulcro di una storia preesistente votata al futuro. L’articolo 39 della Costituzione, spesso è indicato come una di quelle norme “inattuate”; in realtà, però, si tratta di un elemento di prassi che ha dato la possibilità di mantenere forza e soprattutto equilibrio. La mancata, o inesatta applicazione dell’art. 39 Cost. ha di fatto messo al riparo la libertà dell’organizzazione sindacale che altrimenti avrebbe visto una sorta di recrudescenza dell’apparato in termini di controllo. Tutto ciò ne ha permesso uno sviluppo liberale che si è adattato alle trasformazioni sociali e culturali nel campo della tematica lavorativa tutta.
Se è vero che l’art. 39 rappresenta in pieno quella che è la transizione da un modello fascista ad un vero e proprio modello democratico della società è altrettanto vero che l’impianto costituzionale aveva comunque previsto una registrazione dei sindacati. Gino Giugni, fra i fautori dello statuto dei lavoratori, diceva: “il diritto sindacale italiano si è costruito al di fuori dell’art. 39”. Egli rimarcava il fatto che la logica sindacale non si determinò sulla base di un modello imposto per legge, ma piuttosto sulla base di una libertà auto determinativa in termini di prassi sociale e dialogo democratico. È indubbio l’effetto di verifica centrale nel caso in cui ci fosse stata una registrazione e perciò una legittimazione al controllo di uno strumento che deve essere scevro da qualsivoglia influenza politica.
In assenza di una legge attuativa, la giurisprudenza ha avuto il merito di riconoscere la titolarità del potere negoziale delle organizzazioni, definendone limiti e caratteristiche all’interno della normativa costituzionale.
Pietro Rescigno, uno dei maggiori giuristi italiani, parla a proposito di “efficacia giuridica per prassi”; si è perciò trattato di una vera e propria scelta sociale, consapevole anche ai più alti livelli politici.
Il ragionamento fin qui perpetrato si fa ancora più interessante nel momento in cui si parla di sindacati di Polizia. Con la legge 121 del 1981 si riconobbe la libertà sindacale anche agli appartenenti della Polizia di Stato; questo portato normativo riconoscendo la libertà dell’azione sindacale ai poliziotti, svincolò (anche se in maniera più tenue rispetto ai sindacati del mondo civile) il controllo centralizzato dell’apparato centrale sulle attività nella tutela dei diritti.
Oggi la Polizia di Stato è uno dei fiori all’occhiello del comparto Sicurezza e l’attività del sindacato è alla base di un moderno sistema democratico che si è sganciato da una logica centrista, per la piena tutela ed il riconoscimento dei diritti. La mancata completa attuazione dell’articolo 39 rappresenta quindi un presidio di democrazia che nella sua “inattuazione” è un momento di alto valore democratico della Repubblica italiana.