Editoriale ·

Parole

Copertina dell’editoriale «Parole»

“Le parole possono essere proiettili, ma possono anche essere squadre di soccorso”. (Jon Kalman Stefansson)

Le parole sono uno strumento dal valore inestimabile, hanno la capacità di mettere in comunicazione e di spiegare al prossimo ciò che ogni singolo vuole esprimere; tuttavia, se da una parte assumono un valore positivo, dall’altra hanno anche la possibilità di arrecare ferite nella persona che le riceve. Nel nostro ordinamento, attraverso la favella possono infatti, commettersi una serie di reati in grado di intaccare beni quali la reputazione della persona offesa e talvolta, l’utilizzo distorto delle parole può arrecare non solo un danno morale ma anche fisico.

Con il termine inglese “Hate crimes”, si indicano i crimini che arrecano una plurioffensività, nello specifico si parla di crimini d’odio, ovvero tutti quei reati che vengono realizzati nei confronti di una persona in ragione della propria appartenenza ad un gruppo religioso, sociale, o in ragione del proprio orientamento politico, sessuale o addirittura in relazione alle proprie caratteristiche psicofisiche (basti pensare ai soggetti con disabilità). La mancata conoscenza, così come l’indifferenza del fenomeno, genera un ulteriore evento che graficamente potremmo rappresentare con un iceberg; si tratta della cifra del sommerso o cosiddetto fenomeno “under reporting”. Molti di questi casi restano nascosti e non visibili nella realtà esterna, sia perché le vittime tendono a non denunciare, sia perché la società non li qualifica adeguatamente. Quando si parla di atti discriminatori bisogna analizzare la genesi del fenomeno: la ragione dalla quale scaturiscono determinati fenomeni è da rinvenire nella devianza sociale ma, molto spesso, l’ignoranza genera anche solo una battuta infelice che può scaturire in un vero e proprio atto discriminatorio nel quale la vittima subisce in silenzio serbando dolore. C’è la necessità di far emergere quelli che sono i fenomeni sommersi, attraverso la denuncia di tali atti ma anche e soprattutto, attraverso la formazione che è di fondamentale importanza nelle nuove generazioni, per istruire ad un atteggiamento di comprensione. Sensibilizzazione alla base del processo formativo, proprio perché l’attenzione verso questi problemi è percepita dalla società civile quasi con indifferenza. L’ipocrisia non permette di raggiungere la consapevolezza del problema che è radicato ormai nelle culture dei paesi che si ritengono evoluti ma, che per certi aspetti peccano di saccenteria. Molto spesso, l’odio e la discriminazione sfociano nella violenza fisica ed in un periodo nel quale il fenomeno dell’antisemitismo è tornato in auge, anche a seguito di quelli che sono stati i fatti del 7 ottobre 2023, i fenomeni di discriminazione compaiono a macchia d’olio. In ogni aspetto del sociale, oggi si rinvengono episodi particolari, basti pensare che persino nell’ambito sportivo il fenomeno è molto diffuso e le campagne contro ogni forma di discriminazione si susseguono perseguendo lo scopo di estirpare il fenomeno. La discriminazione si attesta su quella che è un tratto caratteristico della persona e su questo l’autore delle condotte, innesta il proprio agire.

La normativa internazionale ha portato delle innovazioni in termini di difesa dei cosiddetti diritti umani che tuttavia non hanno una vera e propria definizione giuridica. Una prima attestazione positiva nella quale si rivengono elementi di protezione, è la dichiarazione universale dei diritti umani entrata in vigore nel dicembre 1948; la nostra costituzione entrata in vigore in maniera postuma nel gennaio del 1948, è stata ispirata da questa dichiarazione che, prima di entrare in vigore, nel 1947, fu oggetto di un dibattito fra gli Stati firmatari e sulla scorta di questa discussione, grazie all’art 10 della nostra legge fondamentale, le consuetudini internazionali generalmente riconosciute (quale il testo della dichiarazione) entrano a far parte del novero del nostro ordinamento. Il tema della discriminazione all’interno del panorama europeo viene trattato sotto diversi aspetti e sono ormai diverse le norme che identificano il fenomeno come elemento da combattere. La “European convention on human rights” firmata a Roma il 4 novembre 1950, efficace a partire dal 3 settembre 1953, sancisce una serie di diritti, tra cui all’art 14 il divieto di discriminazione. Anche il TUE ed il TFUE introducono il tema: nell’art 10 del TFUE l’unione combatte le discriminazioni come fine da perseguire. La “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” (carta di Nizza), all’art 21 sancisce la non discriminazione. Ed è proprio qui che si rinviene la definizione più completa delle categorie non protette. In ambito nazionale la normativa italiana già all’art 2 Cost. e nell’art 3 impone il riconoscimento dell’uguaglianza e della non discriminazione. Il legislatore dapprima con la Legge Scelba, legge reale 654 del 1975, poi la legge Mancino (che introduce la discriminazione per motivi religiosi e soprattutto la cosiddetta aggravante Mancino, un aggravante ad effetto speciale) ha realizzato una serie di tutele ben identificate. Con il decreto legislativo 21/2018 il legislatore italiano, utilizzando la cosiddetta riserva di codice, inserisce in un unico testo tutte le norme che sono indirizzate alla tutela della persona contro la discriminazione. Fondamentale è l’art 604 ter c.p. (ex art 3 L. 654 del 1975): “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. In tal senso il fenomeno di discriminazione deve essere rilevato attraverso alcuni indicatori che vengono identificati come “bias indicator”, ovvero indicatori di pregiudizio: circostanze, fatti, modalità di commissione del fatto devono contenere parole e gesti provocatori.

La normativa è certamente uno strumento utile a combattere i cosiddetti “hate crimes”, tuttavia non basta. Bisogna agire eliminando il seme del pregiudizio per poter avere una piena conoscenza della realtà. Le attività di formazione e di divulgazione della problematica sono fondamentali per diffondere un pensiero votato alla tolleranza altrui. Le parole devono essere squadre di soccorso, devono essere conforto nei momenti di necessità; le parole non possono essere lame affilate con le quali arrecare dolore. La discriminazione passa dal pensiero ma, si realizza solo con le parole. Abbiamo tutti l’obbligo di migliorare la nostra società, ricordando che la sensibilità del prossimo può essere differente dalla nostra.