Editoriale ·
“Certezza"
“Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l’oggetto e la sensazione.”
“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi.”
Il pensiero sopra esposto è la conclusione di uno scritto risalente al 1764; si tratta del celeberrimo “Dei delitti e delle pene” che fa della modernità il cardine della comprensione penale odierna. Cesare Beccaria, marchese di Gualdrasco e di Villareggio, giurista e filosofo della scuola illuminista milanese, vive un periodo nel quale la ragion d’essere si pone al centro dell’uomo pensante, periodo nel quale l’attività umana si caratterizza per lo più attraverso l’analisi del mondo fenomenico, la comprensione della realtà. Il contesto sociale nel quale vive lo scrittore è quello dell’apogeo dell’assolutismo monarchico che coincide necessariamente con il suo declino, preludio dell’età delle grandi rivoluzioni, quella americana, quella francese e quella industriale. In questo contesto effervescente Beccaria realizza un’opera che influisce tutt’oggi sui moderni sistemi penalistici e che porta ad alcune riflessioni. La nostra società ha probabilmente perso il valore del rispetto e abbandonato la figura del “gentiluomo”, un prototipo del Superman Marvel caratterizzato da un’impostazione educativa dedita al rispetto delle regole di condotta e all’apprezzamento sociale; certamente si tratta di una figura arcaica in una società che oggi non esiste più, in virtù anche della depenalizzazione di alcuni reati e dell’abrogazione di altri che erano un monito ai più. Da un lato sicuramente lo Stato non è più “padre padrone”, uno stato che incuteva timore ma, dall’altro l’eliminazione di alcune fattispecie ha comportato un liberalismo di condotta che per certi versi è stato estremizzato nel corso dei secoli. Nasce una società nella quale si tende ad aggirare il sistema legale costituito, in ragione di una ricerca spasmodica di diritti naturali nati ed acquisiti che sono in continua evoluzione, i quali costituiscono sicuramente una vittoria di legalità egualitaria, ma che tendono a farci dimenticare quelli che invece sono i doveri di ciascuno all’interno del contesto sociale. Tale mutazione è passata anche e soprattutto attraverso una rivoluzione della politica che ha certamente influito sul sistema sociale e penalistico. La pena così come noi la conosciamo poggia le proprie radici all’interno del testo costituzionale, la bibbia di ogni operatore del diritto. L’art. 27 recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La domanda sorge spontanea: cosa si intende per rieducazione del condannato?
In senso più ampio la base posta dai padri costituenti volge lo sguardo verso quella che è la risocializzazione, un concetto che trova non poche difficoltà nell’applicazione pratica. Ri-socializzare significa principalmente riportare il soggetto negli oleati meccanismi della società; società che corre costantemente e che difficilmente aspetta coloro i quali sono rimasti indietro durante questa inesorabile marcia. Il reinserimento comporta diverse problematiche sia dal punto di vista del soggetto condannato, sia dal punto di vista della società che deve poter tornare a fidarsi di chi ha violato un patto di legalità. Oggi sono frequenti i casi di recidive da parte di taluni, sinonimo del fallimento del sistema società nel suo complesso. Chi perde è il singolo componente del corpo sociale, in virtù dello sviluppo negativo del sistema. Le soluzioni non sono semplici e nella pratica taluni principi sono di difficile applicazione. “Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principi morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale.”
È compito di ogni singolo tutelare e valorizzare il valore della pena che, deve essere letta in un’ottica di rivalutazione del reo, il quale deve certamente essere utilizzato come esempio in applicazione della funzione general preventiva, ovvero la cosiddetta intimidazione nei confronti dei consociati, un deterrente affinché si dissuada a non realizzare taluni atteggiamenti antidoverosi; certamente però, il reo deve sottostare anche a quella che è la funzione special preventiva, ovvero un deterrente per il soggetto condannato a non ripetere le condotte e ad evitare atteggiamenti che in futuro vadano a violare qualsiasi disposizione di legge. Oggi ci troviamo di fronte ad annosi problemi sociali che talvolta si tenta di arginare ampliando i limiti edittali della pena ma, che purtroppo continuano a crescere. A tal riguardo, basti pensare che Beccaria già nel ‘700 afferma l’inutilità della pena di morte poiché non era abbastanza efficace per scoraggiare le persone dal compiere delitti. In alcuni stati, ancora oggi, la pena capitale è in vigore ma, questa non basta per arginare alcuni fenomeni. Questi spunti sono utili per comprendere il valore della pena che teoricamente è sempre perfetta ma, a volte manca, nel nostro tempo, di un elemento che talvolta è determinante: la certezza. Anche in questo caso Beccaria è sublime nel rispondere ai nostri quesiti: “La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani”.