Accordo Nazionale Quadro facile · Scheda 10 di 11
Articolo 20: formazione e aggiornamento professionale

Testo della scheda
Art. 20 – Formazione e aggiornamento professionale. Ai sensi dell’articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
- 6 giornate lavorative per l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
- 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.