Editoriale ·
Giustizia ripartiva
Quando si parla di giustizia ci si addentra all’interno di un mondo molto complesso ove da sempre l’uomo ha cercato di dare definizioni più o meno variegate a seconda delle circostanze di luogo e di tempo. Ma cosa significa giustizia?
Dal latino iustitia, il vocabolario Treccani ne da una definizione ben precisa: “Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge”.
Tale definizione chiara ed esaustiva nella sua indole, ha percorso nel corso dei secoli un apprezzamento valoriale condizionato dall’evoluzione sociale. Già nella mitologia greca venne identificata attraverso la Dea Dike, figlia di Temi e Zeus, figura femminile che tiene in mano una bilancia simboleggiante l’equità. Essa aveva il compito di diffondere la giustizia e far conoscere le virtù agli uomini.
Socrate riteneva di fondamentale importanza la funzione della giustizia tanto che non si ribellò alla condanna a morte da parte degli ateniesi; Platone diceva che la giustizia indicasse l’armonia dell’anima e della società; Aristotele invece affermava che la giustizia fosse la cosiddetta via di mezzo. Il concetto muta con l’avvento del cristianesimo, ove la dottrina infonde un concetto nuovo: giustizia divina. Nel Medioevo la commistione è così forte che nascono i tribunali della Santa Inquisizione. L’evoluzione del nostro sistema processuale penale ha visto nell’ultimo secolo un cambiamento epocale: si passa da un sistema inquisitorio ad un sistema processuale accusatorio ove gli attori sono indipendenti ed equidistanti.
A partire dagli anni ’80 del 900 in America del Nord vengono teorizzati alcuni modelli di restorative justice, criticando di fatto il modello di pena moderno. Uno dei teorizzatori di tale modello, Howard Zehr nel suo “The little book of Restorative Justice afferma: “Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l’obbligo principale è quello di rimediare ai torti commessi (to put right the wrongs)”.
Tale modello in Italia trova un fondamento normativo con la riforma dell’ex ministro della giustizia Marta Cartabia. Nel 2022 l’applicazione di tale riforma porta alla nascita di una rivalutazione culturale e sociale del termine giustizia riparativa. Nel nostro ordinamento la “restorative justice” costituisce una forma di risoluzione complementare al processo, ovvero riconciliazione tra vittime, colpevoli e comunità. Nello specifico, attraverso tale tipo di giustizia si ricerca la riparazione del danno finalizzata alla riconciliazione tra le parti e di riflesso l’aumento della percezione di sicurezza. Il compito della riconciliazione viene affidato ad un terzo soggetto che è identificato nella figura del “mediatore”, rimanendo fondamentale l’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. da parte del pubblico ministero. L’art 42 del d.lgs. 150/2022 (all’interno del quale sono contenute le specifiche relative alla giustizia riparativa) definisce questa forma di giustizia come “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”. I programmi della giustizia riparativa vengono eseguiti presso i centri per la giustizia riparativa, costituiti presso enti locali che forniscono tale tipo di servizio. Presso le Corti d’appello vengono invece istituite le Conferenze locali per la giustizia riparativa, costituite da togati e membri di enti locali, che svolgono l’importante compito di indirizzare i programmi e di relazionare sulle attività svolte. L’accesso a tale tipo di programma può conseguire in ogni fase del procedimento/processo e per qualsiasi tipo di reato, fatta salva la funzione del giudice che funge da raccordo/filtro con i centri nei quali si svolgono i programmi per l’applicazione della risoluzione. Quando il programma viene portato a termine, il “mediatore” fornisce una relazione sulle attività svolte o sull’interruzione del programma. Va precisato che, qualora il programma non venisse portato a termine, non ci può essere un trattamento sanzionatorio favorevole ma, non vi saranno nemmeno ripercussioni. Qualora invece, il programma venisse portato a termine con la “riparazione” e quindi con l’esito “riparativo”il giudice lo valuterà ai fini dell’applicazione dell’art. 133 del codice penale (determinazione della pena).
L’introduzione di questa forma complementare di giustizia all’interno del nostro ordinamento, ci apre ad una evoluzione in termini soprattutto sociali. Invero, alcune tipologie di reati, non possono e non devono essere accettati dalla comunità ma, è la nostra stessa costituzione ad identificare il valore della pena conseguente ad un reato: rieducazione del condannato. Un’opportunità ulteriore di riconciliazione con la società. Sbagliare purtroppo è umano e spesso la società si ferma all’apparenza delle cose; non ci si chiede il perché di alcuni atteggiamenti antidoverosi che sottintendono il reato; siamo pronti alla riconciliazione? Siamo pronti al perdono? Ai posteri l’ardua sentenza…
Nel frattempo se ne parla ancora.